“Il caldo di questi giorni deve aver dato alla testa a Bottacin o, più probabilmente l’atmosfera da campagna elettorale, deve avergli fatto capire fischi per fiaschi”.

Lo sostiene Enrico Cappelletti, Candidato presidente della Regione Veneto in merito alle dichiarazioni dell’Assessore all’ambiente della ragione Veneto Gianpaolo Bottacin. 

“Ieri ha attaccato il Governo in merito alla vicenda PFAS, sostenendo che avesse definito dei limiti più alti rispetto a quelli della regione Veneto. Oggi invece, da quanto si apprende dalla stampa, cambia completamente posizione, dichiarando l’esatto contrario e rinnegando le sue stesse parole del giorno prima. Secondo Bottacin sarà la Regione, sulla base di ciò che ha introdotto il Governo, a poter predisporre i limiti come meglio ritiene. Non solo cambia idea dal giorno alla notte ma tra le varie corbellerie sostiene anche che i limiti per il C6o4 e il HFPO (GenX) contenuti nella bozza del Disegno di Legge Green New Deal e transizione ecologia del Paese, a cui anche lo stesso Bottacin ha collaborato, sono 5 volte più alti di quelli massimi imposti dalla Regione Veneto quando la Regione non ha mai legiferato su tali sostanze. Bottacin dimostri in contrario!”

“Insolazioni a parte è evidentemente che l’assessore non si rende conto – continua Cappelletti – di quello di cui sta parlando: quando il Movimento 5 Stelle denunciava questo grossissimo problema di inquinamento ambientale, la Regione da lui amministrata autorizzava Miteni a sintetizzare una nuova molecola inquinante, il GenX. Nel momento in cui il Movimento ha messo in luce questo incredibile inquinamento nel territorio, Bottacin anziché intervenire per disporre la chiusura dello stabilimento inquinante, ci minacciò pubblicamente di querela per procurato allarme.” 

“Il legista si deve vergognare per ciò che ha detto e fatto, ma soprattutto per quello che non ha fatto in tutti questi anni. Imporre i limiti pari allo zero rilevabile è e resta l’obiettivo del M5S, non ha importanza se per intervento del Governo o se per obbligo della regione ad intervenire in materia. Tutto questo va raggiunto utilizzando le migliori tecnologie attualmente a disposizione e la bozza del Decreto ne tiene conto, così come tiene conto delle valutazioni dell’ISS e dell’ISRA-CNR.”

“Per quanto riguarda la competenza circa la fissazione dei limiti allo scarico, questi sono fissati a livello nazionale. Tuttavia, poiché il legislatore non può prevedere una tabella esaustiva con tutte le sostanze chimiche presenti nei cicli produttivi, in particolare di quelle nuove ed emergenti o di cui non si ha ancora notizia all’atto della emanazione della legge, è fatto obbligo alle Regioni (art. 101, comma 2 del D.lgs. 152/2006) di definire i limiti più restrittivi per qualsiasi sostanza che venga rilevata e ritenuta pericolosa da parte della autorità regionali, in virtù – tra l’altro – della competenza regionale del monitoraggio ambientale. Infatti, l’art. 101, comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 riporta: “Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia (…) definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”. Pertanto, la Regione Veneto, nel caso di specie e con preciso riferimento alla questione dei PFAS aveva ed ha l’obbligo di fissare limiti nuovi o più restrittivi di quelli contenuti nella Tabella 3 citata, in riferimento in particolare ai composti PFAS nuovi o emergenti e in riferimento al “principio di precauzione” che impone misure preventive nel caso di rischi per la salute umana.”

“È pretestuosa e non trova fondamento giuridico l’affermazione contenuta nel comunicato stampa di Bottacin – in cui si fa riferimento – circa il fatto che “la Regione del Veneto, pur non avendone la competenza già dal 2017 ha fissato autonomamente un limite ‘virtualmente tendente a zero’ per le acque potabili”, in quanto, come riportato sopra, l’art. 101 pone in capo alle Regioni tale competenza e obbligo. Per quanto riguarda, infine, il valore assoluto di concentrazione fissato dalla proposta normativa contenuta nel Collegato Ambientale 2020 – conclude Cappelletti – questo non può essere così restrittivo quanto quello che può (e deve) essere definito autonomamente dalla Regione (allo scopo di tutelare le acque ai sensi della Direttiva quadro acque e la salute umana).”

Fonte: Il Giornale di Vicenza del 23/08/2020, Dennis Dellai